Accesso Civico

Il “Regolamento di accesso civico” individua gli obblighi di pubblicità e trasparenza che la Scuola è tenuta ad assolvere.

Cos'è

Riferimenti normativi

Questi i principali riferimenti normativi:

Innanzitutto, il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; quindi, la delibera n. 50 del 2013 della CIVIT; e, congiuntamente ad essi, gli allegati 1.0 e 1.1 della delibera n. 50 della CIVITatto di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016.

Il regolamento stabilisce, inoltre, le modalità per l’esercizio dell’accesso civico di cui all’art. 5 del decreto e individua i soggetti responsabili del relativo procedimento.

Ogni istituto, in siffatta maniera, pubblica tutte le informazioni e i dati inerenti l’organizzazione, l’attività e le finalità istituzionali previste dal decreto e dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza. Restano fermi, comunque, i limiti previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Legge n.241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Legge n. 15/05 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa);

D.lgs.n. 82/05 (Codice dell’Amministrazione digitale); Vista la legge n. 69/09 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,la competitività nonché in materia di processo civile); Legge n. 15/2009 (Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti);

D.lgs. n. 150/09 (Il decreto Brunetta – Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni);

Legge n. 190/12 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione);

D.lgs n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); D.lgs n. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge n. 190/12 e del D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’articolo 7 della legge n.124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Linee guida (Applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) con l’Allegato 1 (Elenco esemplificativo di processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche) e l’Allegato 2 (Elenco degli obblighi di pubblicazione applicabili alle istituzioni scolastiche).

Schema delle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013.

L’Accesso civico

L’accesso civico non va confuso con l’accesso “ordinario” o “documentale” regolato dalla legge n. 241/1990 (cfr Regolamento Trasparenza).

L’accesso civico riguarda indifferentemente documenti, dati o informazioni.

Si distinguono due tipologie di accesso civico: semplice e generalizzato.

Accesso civico semplice: la sussistenza di obblighi di pubblicazione comporta il diritto di chiunque di richiederli se la pubblicazione è stata omessa;

Accesso civico generalizzato: allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del decreto.

Caratteristiche dell’accesso civico

Non è prevista nessuna limitazione soggettiva.

L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Procedimento di accesso

Se vi sono controinteressati, il Dirigente Scolastico provvede a metterli al corrente della richiesta, assegnando loro 10 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione, affinché possano presentare una motivata opposizione.

Entro 30 giorni dalla presentazione di accesso il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di emanare un provvedimento amministrativo conclusivo. Se è concesso l’accesso in presenza di opposizione, il Dirigente Scolastico ne dà notizia al controinteressato e i dati/documenti saranno trasmessi all’istante non prima di 15 giorni .

Obbligo di motivazione

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis del Decreto.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ed al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).

Esclusioni e limiti all’accesso

L’accesso è rifiutato dal Dirigente Scolastico per evitare pregiudizio a interessi pubblici (elenco chiuso tra cui conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive); a interessi privati (protezione dei dati personali; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali).

Potere sostitutivo

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al dirigente del Ministero dell’Istruzione dell’ambito territoriale provinciale corrispondente, titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.Lgs n. 33/2013, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza a fornire quanto richiesto.

Il Regolamento

Alcune scuole hanno previsto e declinato regolamentandolo un apposito regolamento. Tale regolamento ha per scopo la trasparenza e la pubblicità dell’attività amministrativa, il suo svolgimento imparziale attraverso l’esercizio del diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell’Istituzione scolastica, forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, la promozione della partecipazione al dibattito pubblico.

A cosa serve

Assicurare l’accessibilità totale delle informazioni, concernenti la propria organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche in coerenza con quanto previsto dagli artt. 1 e 11 del decreto.

Come si accede al servizio

L’istanza può essere trasmessa per via telematica o presentata alla segreteria dell’Istituzione Scolastica, attraverso il modulo in allegato.

Luoghi in cui viene erogato il servizio

Cosa serve

Per attivare il servizio non è necessaria nessuna azione propedeutica.

Tempi e scadenze

Ore 8.00 Apertura servizio

Si può fare richiesta di accesso civico a partire dal 01 settembre di ogni anno al 31 agosto. Le richieste saranno prese in esame tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

01

Set

Struttura responsabile del servizio

Ulteriori informazioni

I nostri uffici rimarranno vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento inerente al servizio.